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STATUTO
ARTICOLO
1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione scientifica denominata
“Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”,
Associazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura del
carcinoma della mammella nell’ambito di programmi organizzati,
in sigla “GISMa”. Il GISMa, per scopi ed obiettivi,
rappresenta l’ideale continuazione dell’omonimo
Gruppo di Lavoro costituito dalla Scuola Italiana di Senologia
nel 1990 e da essa supportato fino al 2003. Esso è
retto dalle norme del presente statuto.
L’Associazione ha sede in Firenze, il Comitato di Coordinamento
ha facoltà di trasferire la sede presso l’Istituto
o Ente Ospedaliero presso cui presta servizio il Presidente
in carica dell’Associazione.
ARTICOLO
2 – SCOPI
Scopo dell’Associazione, che non ha fini di lucro, è
quello di costituirsi come unità di ricerca nell’ambito
della prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della
mammella, a tal fine potrà:
a) promuovere e qualificare l’attività
di screening di popolazione per la diagnosi precoce dei tumori
della mammella, coinvolgendo i responsabili dei programmi
organizzati esistenti o in progetto, ma anche esperti non
direttamente operanti in programmi di screening di popolazione;
b) favorire l’attivazione di programmi
di screening a livello nazionale, prevalentemente su base
regionale, nell’ambito di programmi di promozione della
salute pubblica;
c) promuovere e stabilire contatti di programmi di screening
esistenti in Italia e favorire lo sviluppo nelle aree non
coperte;
d) promuovere e stabilire contatti internazionali,
per un confronto con altre esperienze;
e) promuovere la qualità dei programmi, anche attraverso
lo sviluppo e l’applicazione di indicatori e parametri
e mediante programmi ad hoc;
f) favorire il confronto interdisciplinare
fra le diverse esperienze e competenze professionali che intervengono
nei programmi di screening, promuovendo modalità operative
integrate nell’ambito di unità diagnostico-terapeutiche
di senologia;
g) favorire, promuovere e organizzare attività
di supporto metodologico verso i Centri in fase di avviamento
o, comunque, con minore esperienza;
h) favorire, promuovere e organizzare attività
di formazione multidisciplinare e multiprofessionale degli
operatori impegnati nello screening mammografico, anche in
collaborazione con le Regioni e le Università, con
l’obiettivo di ottenere un livello omogeneo di qualità
delle prestazioni sul territorio nazionale;
i) promuovere ogni altra iniziativa tendente
alla qualificazione dell’attività di screening;
j) promuovere attività di ricerca
correlate;
k) collaborare con altri Enti ed associazioni
aventi scopi uguali e/o similari;
l) rappresentare un punto di riferimento
scientificamente qualificato in grado di fornire supporto
tecnico-scientifico agli interlocutori istituzionali, responsabili
in campo sanitario a livello nazionale, regionale e locale;
m) organizzare convegni, dibattiti, seminari,
stages e promuovere occasioni di scambio nella disciplina
trattata.
L’Associazione potrà, infine, organizzare e gestire
attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo
di pubblicazioni, con esclusione di giornali quotidiani, o
audiovisivi. L’Associazione potrà affiliarsi
ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché
non abbiano scopo di lucro.
ARTICOLO
3 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
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4 – ASSOCIATI
Possono entrare a far parte dell’Associazione, in qualità
di Associati, tutte le persone che operano in programmi di
screening mammografico, o sono comunque interessate alle attività
organizzate destinate alla diagnosi precoce del carcinoma
della mammella in Italia, per professione o in quanto aderenti
ad organizzazioni senza fini di lucro, a condizione che condividano
gli scopi ed obiettivi dell’Associazione.
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5 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai contributi associativi versati dagli Associati;
- dai contributi eventualmente versati da Enti e/o privati;
- dagli avanzi di gestione eventualmente realizzati;
- da ogni altra entrata.
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6 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e
termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 Aprile di ogni anno il Comitato di Coordinamento
predisporrà il bilancio consuntivo, e quello preventivo
per l’anno in corso, da sottoporre all’Assemblea
degli Associati. E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per
il raggiungimento degli scopi associativi.
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7 – COMITATO DI COORDINAMENTO
L’Associazione è amministrata da un Comitato
di Coordinamento eletto dall’Assemblea degli Associati.
Esso è composto da undici Consiglieri, tra i quali
verranno nominati dall’Assemblea un Presidente e un
Vice-Presidente.
Dei dieci membri eletti dall’Assemblea otto membri del
Comitato saranno eletti tra i rappresentanti delle quattro
Aree di Lavoro che stabilmente si sono espresse nell’ambito
del GISMa.
L’Assemblea eleggerà pertanto due rappresentanti
per ciascuna Area di Lavoro;
1. epidemiologia valutativa, organizzazione
e comunicazione
2. diagnosi
3. fisico-tecnica
4. terapia.
Fa parte del Comitato anche il Presidente uscente, quale consigliere,
salvo quanto previsto per il caso di prima nomina al successivo
articolo 14 lettera b), nonché un Tesoriere, che sarà
eletto dal Comitato di Coordinamento tra gli otto Consiglieri
d’Area eletti.
Il Tesoriere ha il compito di raccogliere le eventuali quote
associative e i contributi che l’Associazione può
ricevere da Enti pubblici e privati. Egli è inoltre
responsabile della gestione del sito Internet dell’Associazione,
nonché del suo aggiornamento, come indicatogli dal
Presidente.
Tutti i Consiglieri rimangono in carica per la durata di un
triennio. Essi possono essere rieletti, ma per non più
di due mandati consecutivi.
Il Socio eletto Consigliere decade dall’incarico sia
per dimissioni, sia per la perdita della qualifica di Socio.
Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglieri, quelli
rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea, per
il rinnovo dell’intero Comitato.
In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente, le sue
funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in attesa di una
nuova elezione da parte di un’Assemblea straordinaria,
da convocare entro novanta giorni dalla data di decadenza
o di dimissioni.
I candidati alla carica di Presidente devono indicare il Socio
che gradirebbero venisse eletto come Vice Presidente, scegliendolo
tra i rappresentanti delle Aree di Lavoro, diverse dalla propria.
Il Comitato di Coordinamento si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta
richiesta da almeno quattro dei suoi membri e, comunque, almeno
una volta all’anno per deliberare in ordine ai bilanci
consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato. Le
deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede l’adunanza.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente.
Delle riunione del Comitato verrà redatto, in apposito
libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto
da chi ha presieduto l’adunanza e dal membro più
anziano.
ARTICOLO
8 – POTERI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
Il Comitato è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
ed ha, pertanto, la facoltà di compiere tutti gli atti
necessari per il conseguimento dello scopo sociale.
Per tale finalità opera prevalentemente mediante Gruppi
di Lavoro.
Tali Gruppi vengono costituiti dal Comitato, anche su proposta
dell’Assemblea, scegliendo i partecipanti tra i Soci.
Una volta formato, il Gruppo nomina un proprio Referente.
Ogni Gruppo è libero al suo interno, sotto la direzione
dei Referenti, di organizzarsi operativamente nel modo più
opportuno. Il Comitato di Coordinamento, che ne controlla
l’attività, in caso di immotivato non rispetto
dell’avanzamento del programma, chiederà al Gruppo
di Lavoro la nomina di un nuovo Referente.
I Gruppi di Lavoro, in quanto finalizzati a progetti specifici,
potranno superare le tradizionali distinzioni di area professionale
e auspicabilmente promuoveranno collaborazioni interdisciplinari,
secondo lo spirito di ampia integrazione proprio del GISMa.
I Gruppi di Lavoro non saranno quindi vincolati a singole
discipline con durata indeterminata, ma Gruppi tendenzialmente
multidisciplinari, a durata determinata sulla base di un progetto
preciso.
Al Comitato spetta, tra l’altro, il compito di:
a) deliberare sulle istanze di ammissione ed esclusione di
Soci presentate dal Presidente, salvo quanto disposto al successivo
articolo 14 lettera a). L’esclusione può avvenire
per comportamenti e situazioni in contrasto con lo scopo associativo
e/o per omissione del versamento di due quote associative
consecutive, se stabilite;
b) deliberare sull’eventuale prescrizione di una quota
associativa di iscrizione e di quella annuale determinandone
il relativo ammontare. Le predette quote associative non possono
essere trasferite e non sono rivalutabili;
c) predisporre il bilancio annuale di esercizio e quello preventivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO
9 – RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente del Comitato di Coordinamento rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio
e cura l’esecuzione di quanto deliberato dal Comitato
di Coordinamento.
La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, al Vice Presidente o al Consigliere designato
dal Comitato di Coordinamento.
ARTICOLO
10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Comitato di
Coordinamento almeno una volta all’anno, mediante comunicazione
scritta contenente l’ordine del giorno ed inviata a
ciascun associato almeno ventuno giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. Si intende valida la convocazione effettuata
anche solo mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione
o mediante avviso inviato per posta elettronica.
Il Comitato di Coordinamento convocherà altresì
l’Assemblea, qualora ne faccia richiesta motivata, per
iscritto, almeno un terzo degli Associati.
l’Assemblea può essere convocata anche al di
fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche
in assenza di formale convocazione, quando sono presenti tutti
gli Associati e tutti i membri del Comitato di Coordinamento
nominati e tutti siano sufficientemente informati sugli argomenti
da trattare.
ARTICOLO
11 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Gli Associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea
direttamente o facendosi rappresentare, con delega scritta,
da altro Associato che non sia tra quelli che compongono il
Comitato di Coordinamento.
Ogni Associato non può essere portatore di più
di due deleghe.
ARTICOLO
12 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario e,
se del caso, due Scrutatori.
In apertura di adunanza il Presidente verifica la regolarità
delle deleghe, nonché il diritto di intervento all’Assemblea.
Il Segretario redige un apposito verbale dell’adunanza
che sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e,
se del caso, dagli Scrutatori, sarà poi trascritto
nel libro dei verbali delle assemblee degli Associati.
ARTICOLO
13 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee deliberano a maggioranza degli intervenuti qualunque
sia il numero degli stessi, salva l’applicazione dell’articolo
21 commi 2 e 3 del Codice Civile per le ipotesi ivi contemplate.
E’ ammesso il voto per corrispondenza o per posta elettronica,
ma in tal caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea
deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Per deliberare la presentazione della domanda di acquisto
della personalità giuridica occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO
14 – POTERI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
a) delibera sulle domande di iscrizione dei
nuovi soci sino alla data di costituzione del Comitato di
Coordinamento;
b) elegge il Comitato di Coordinamento, il
Presidente e il Vice Presidente, con precisazione che in sede
di prima nomina quale “Presidente Uscente” si
intende l’ultimo Segretario del disciolto Gruppo di
Lavoro di cui al superiore articolo;
c) detta al Comitato di Coordinamento gli
indirizzi e le direttive generali per la gestione dell’Associazione;
d) indirizza e promuove le attività
da svolgere anche attraverso le proposte di costituzione di
nuovi gruppi di lavoro finalizzati a specifici progetti di
studio;
e) delibera sul programma di lavoro presentato
dal Comitato di Coordinamento;
f) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo
dell’Associazione predisposto dal Comitato di Coordinamento;
g) delibera altresì su eventuali modifiche
dello Statuto e del relativo Regolamento sullo scioglimento
dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio,
nonché su quant’altro ad essa demandato per legge.
ARTICOLO
15 – NORME RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si scioglie con le modalità e
le maggioranze di cui all’art. 13 dello statuto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà
uno o più liquidatori con il compito di porre in atto
tutte le azioni necessarie al tal fine e predisporrà
un bilancio finale da sottoporre all’Assemblea degli
Associati.
Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione dovrà
essere devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organo
di Controllo di cui all’art. 3, comma190, Legge 13 Dicembre
1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO
16 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
si fa espresso rinvio alle vigenti norme del Codice Civile
e delle leggi speciali in materia.
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